Parlare e comunicare la sostenibilità senza sbagliare: una mini-guida CNA Federmoda sulle nuove regole per le micro-PMI della moda

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce in Italia la Direttiva europea Empowering Consumers e modifica il Codice del Consumo.
Si tratta di una norma che riguarda tutte le frasi, le etichette, i loghi e i messaggi commerciali rivolti ai consumatori quando si parla di ambiente, sostenibilità, riciclo, impatto, e durabilità del prodotto, pertanto qualsiasi forma di comunicazione ambientale.
Il decreto legislativo, che entra in vigore il 24 marzo 2026, diventa applicabile dal 27 settembre 2026.

Per il settore moda, e non solo, questa è una notizia importante: da ora parole come “sostenibile”, “green”, “eco”, “riciclato”, “impatto zero”, “a basso impatto” non potranno più essere usate senza basi solide. Ciò riguarda qualsiasi messaggio possa giungere al consumatore, come:

  • etichette di prodotto;
  • descrizioni sui siti internet;
  • cataloghi B2B e B2C;
  • post sui canali di social media;
  • materiali promozionali in genere, come i loghi.

La norma definisce che cosa rientra nelle asserzioni ambientali, ossia tutto ciò che riguarda l’impatto ambientale del prodotto o del processo produttivo:

  • frasi generiche (“sostenibile”, “green”, “amico dell’ambiente”);
  • riferimenti a materiali o processi (“in tessuto ecologico”, “produzione a basso impatto”);
  • impegni futuri (“diventeremo carbon neutral entro il 2045”);
  • marchi e bollini ambientali;
  • claim su durabilità, riparabilità, aggiornamenti software;
  • claim su impatto zero o ridotto tramite compensazione.

Per le imprese della moda: cosa e come si può comunicare davvero?

SULLE ASSERZIONI COMMERCIALI
Le asserzioni ambientali generiche sono consentite solo con “eccellenza riconosciuta”

Il decreto qualifica come pratica sleale la formulazione di un’asserzione ambientale generica (es. “prodotto sostenibile”, “tessuto green”, “moda eco”, “azienda etica e responsabile verso l’ambiente”) se il professionista non è in grado di dimostrare l’“eccellenza riconosciuta” delle prestazioni ambientali verso cui il claim si riferisce. Per “eccellenza riconosciuta”, si intende: Ecolabel UE; marchio ISO 14024 (Tipo I); un requisito UE equivalente di migliori prestazioni ambientali.
In pratica, i claim generici come “sostenibile/green/eco” non possono essere usati salvo che il prodotto/servizio sia coperto da una certificazione di eccellenza o da un equivalente requisito UE.

Specificità, dimostrabilità, e veridicità delle asserzioni commerciali

Asserzioni ambientali non generiche, ovvero specifiche e circoscritte, sono consentite, ma devono essere vere e dimostrabili. Le asserzioni non generiche, cioè circostanziate a un attributo concreto (materiali, processo, prestazione misurabile), sono consentite purché: 1) veritiere, 2) non fuorvianti, 3) supportate da evidenze proporzionate (es. schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, dati e procedure interne).
Esempi:
Realizzato con 60% di cotone riciclato
Tintura con –30% di consumo d’acqua rispetto al processo standard aziendale (anno di riferimento ___)
Packaging 100% carta riciclata certificata FSC
Riduzione scarti tessili in taglio del 15% rispetto al 2024

Asserzioni su prestazioni future

Se si comunicano impegni futuri (ad es. “ridurremo del 50% le emissioni entro il 2035”), è possibile farlo solo se il claim è supportato da un piano di attuazione verificato periodicamente da un soggetto terzo indipendente.

Claim da ritenersi sempre vietati
  • “Impatto zero”, “carbon neutral”, “climate positive” quando si riferiscono a progetti di sola compensazione;
  • Marchi ambientali senza sistema certificativo riconosciuto: l’uso di “marchi di sostenibilità” grafici – bollini, etichette, loghi – è soggetto all’obbligo di basarsi su sistemi di certificazione riconosciuti: il decreto considera pratica commerciale ingannevole mostrare un marchio di sostenibilità privo di un sistema certificativo sottostante.
SULLA DURABILITÀ, GARANZIA LEGALE E ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Tra le innovazioni introdotte vi è anche una nuova modalità di informazione sulla garanzia legale di conformità: il consumatore dovrà essere informato tramite un avviso standardizzato a livello europeo, chiaramente visibile.

Inoltre, nel caso in cui il produttore preveda una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, tale elemento dovrà essere segnalato mediante una etichetta europea armonizzata, così da consentire al consumatore una comunicazione più trasparente e facilmente confrontabile.

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