Conto Termico 3.0: il GSE chiarisce demolizione e ricostruzione nZEB, accumulo termico a biomassa, tensostrutture e proroga per le istanze sospese

Con un nuovo pacchetto di FAQ sul D.M. 7 agosto 2025, il GSE ha fornito chiarimenti operativi su quattro questioni applicative del Conto Termico 3.0 emerse nella pratica professionale.

Il primo chiarimento riguarda l’intervento II.D, ossia la ristrutturazione finalizzata alla trasformazione dell’edificio in «edificio a energia quasi zero». Il GSE precisa che la demolizione con successiva ricostruzione è ammissibile esclusivamente quando il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione o un ETS non economico, per qualsiasi tipologia di edificio di loro proprietà. L’incremento volumetrico non può superare il 25% della volumetria complessiva iniziale, calcolata sui volumi lordi inclusi i locali non riscaldati: il superamento della soglia rende l’intero intervento non incentivabile, senza riconoscimento parziale.

Il secondo chiarimento interviene su una questione frequente negli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto, ossia la sostituzione di un generatore a biomassa in presenza di un accumulo termico già installato e funzionante. Chi sostituisce un generatore a biomassa non è tenuto a sostituire anche l’accumulo termico già installato e funzionante, purché questo rispetti i requisiti di dimensionamento previsti dalla normativa e dalle Regole Applicative. La conformità tecnica dell’accumulo conservato dovrà essere adeguatamente documentata in sede di istanza.

Il terzo chiarimento affronta un tema che tocca la definizione stessa del campo di applicazione del Conto Termico 3.0, vale a dire la possibilità di realizzare interventi incentivabili su tensostrutture. Le tensostrutture possono accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 in quanto considerate “edifici”, ma solo se dotate di struttura portante fissa in acciaio e fondazione a platea, oltre che di impianto di riscaldamento funzionante e regolare accatastamento. In fase di istanza sarà necessario allegare elaborati grafici e documentazione specifica attestante la natura stabile e permanente della struttura.

Completa il quadro il chiarimento sulla gestione delle domande interessate dalla sospensione del Portale. Per le domande in accesso diretto il cui termine di 90 giorni dalla fine lavori ricadeva nel periodo di sospensione del Portale (3 marzo – 12 aprile 2026), il GSE riconosce una proroga di 40 giorni, estesa anche agli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026. In sede di compilazione, va indicata come data di conclusione dell’intervento la data di presentazione della domanda, e va allegato il Modello 7 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento.

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