Con l’interpello del 21 maggio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fatto chiarezza su due questioni operative legate all’applicazione del D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade).
I CAM Strade si applicano anche ai ripristini dei sottoservizi. Il Ministero ha confermato che i criteri ambientali minimi previsti dal decreto sono obbligatori ogni volta che un intervento — anche se relativo a infrastrutture idriche interrate — comporta il ripristino del corpo stradale. Non rileva quindi la natura principale dell’opera, ma il fatto che l’intervento interessi direttamente la sede stradale. I criteri tecnici del CAM Strade diventano così parte integrante delle prescrizioni progettuali ed esecutive anche nei cantieri del servizio idrico integrato.
Gli enti proprietari non possono vietare in via generalizzata i materiali recuperati. Il MASE ha inoltre chiarito che nei rinterri e riempimenti deve essere favorito il riutilizzo di materiali provenienti da recupero o da attività di scavo, purché conformi ai requisiti tecnici e prestazionali vigenti. Le prassi con cui molti enti proprietari impongono nei nulla osta allo scavo l’utilizzo esclusivo di materiali vergini di cava — escludendo aprioristicamente aggregati riciclati certificati — sono incompatibili con i principi di economia circolare richiamati dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal Codice dei contratti pubblici. Eventuali limitazioni all’uso di materiali recuperati dovranno essere giustificate da specifiche esigenze tecniche, caso per caso.
Il chiarimento ministeriale ha implicazioni concrete per gli enti proprietari delle strade, i gestori idrici e le stazioni appaltanti: i CAM Strade dovranno essere recepiti nei lavori di ripristino post-scavo e le prescrizioni dei nulla osta dovranno allinearsi al quadro normativo ambientale vigente.
Questo articolo CAM Strade e sottoservizi idrici: il Ministero dell’Ambiente chiarisce obblighi e utilizzo di materiali recuperati è stato pubblicato su CNA.
