Badge di cantiere: scatta l’obbligo nei cantieri del cratere sismico

Con la pubblicazione del Decreto n. 332 del 13 aprile 2026 sono state definite le modalità operative per l’introduzione del badge di cantiere digitale, dando attuazione a quanto previsto dall’Ordinanza Speciale n. 216 del 27 dicembre 2024, che disciplina le misure di controllo, sicurezza e innovazione nei cantieri della ricostruzione nei territori del cratere sismico (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

A seguito del decreto, è stata emanata la circolare operativa della CNCE (Prot. n. 11696/p/ep del 23 aprile 2026), che ha fornito le prime indicazioni applicative alle Casse Edili ed Edilcasse, avviando concretamente la fase di implementazione del sistema.

Il provvedimento introduce un sistema di monitoraggio degli accessi nei cantieri della ricostruzione basato sull’utilizzo del badge digitale. Il decreto è in vigore dalla data di pubblicazione e le imprese già operative sono tenute ad adeguarsi entro 30 giorni per quanto riguarda i sistemi di rilevazione delle presenze.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che accedono al cantiere, inclusi lavoratori di imprese edili e non edili e lavoratori autonomi, indipendentemente dal contratto applicato, nell’ambito di appalti e subappalti.

Sotto il profilo applicativo, l’obbligo si attiva:

  • per i cantieri della ricostruzione privata, nei casi in cui il decreto di concessione del contributo sia stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del Decreto n. 332/2026;
  • per i cantieri della ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto, nei casi in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stato sottoscritto successivamente alla medesima data.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla gradualità dell’introduzione del sistema, che prevede una scansione temporale differenziata in funzione dell’importo dei lavori. Le imprese titolari dei cantieri sono infatti chiamate ad adeguarsi secondo le seguenti tempistiche:

  • entro 1 mese per cantieri di importo pari o superiore a 500.000 euro;
  • entro 12 mesi per cantieri di importo pari o superiore a 258.000 euro;
  • entro 24 mesi per cantieri di importo pari o superiore a 150.000 euro;
  • entro 36 mesi per tutti i restanti cantieri.

Il rilascio del badge è demandato alle Casse Edili/Edilcasse competenti per territorio nell’area del cratere, attraverso sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma GE.DI.SI. e secondo le modalità tecniche definite dalla CNCE.

CNA Costruzioni seguirà con attenzione la fase di monitoraggio del sistema, prevista fino al 31 dicembre 2026, che rappresenta un passaggio cruciale per valutarne l’effettiva applicazione e l’impatto organizzativo sui cantieri, aggiornando le imprese associate sull’evoluzione operativa e sulle indicazioni che saranno progressivamente fornite.

Questo articolo Badge di cantiere: scatta l’obbligo nei cantieri del cratere sismico è stato pubblicato su CNA.

Potrebbe interessarti