Con la sentenza n. 6874/2026, il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema dell’equivalenza delle tutele economiche e normative previste dai contratti collettivi applicati negli appalti pubblici, confermando un orientamento particolarmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Il caso riguardava una procedura di gara nella quale la stazione appaltante aveva indicato come contratto collettivo di riferimento il CCNL Edilizia, mentre l’operatore economico aggiudicatario aveva dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo, sostenendone l’equivalenza anche attraverso il riconoscimento di un trattamento economico aggiuntivo ai lavoratori. Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza emerge come il nodo centrale fosse proprio la possibilità di compensare eventuali differenze tra i due CCNL attraverso elementi retributivi riconosciuti unilateralmente dall’impresa. Sentenza Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudizio di equivalenza deve riguardare, in via principale, le garanzie contenute nei contratti collettivi, e non può essere fondato esclusivamente su trattamenti migliorativi introdotti dal singolo datore di lavoro.
In particolare, la sentenza evidenzia che il superminimo, anche quando non assorbibile, rappresenta una componente della retribuzione riconosciuta dall’impresa e non una tutela propria del contratto collettivo. Per questo motivo, non può essere utilizzato, da solo, per dimostrare l’equivalenza economica tra due diversi CCNL. Sentenza Consiglio di Stato
La pronuncia rafforza quindi il principio secondo cui le “stesse tutele” richieste dal Codice dei contratti devono essere valutate con riferimento al sistema complessivo delle garanzie previste dalla contrattazione collettiva, e non attraverso interventi retributivi aziendali successivi o unilaterali.
Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre la centralità del CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, rispetto al quale l’operatore che applica un contratto diverso è tenuto a dimostrare l’effettiva equivalenza delle tutele. La valutazione deve quindi essere effettuata confrontando i due contratti collettivi e verificando che ai lavoratori impiegati nell’appalto siano assicurate condizioni economiche e normative equivalenti. Sentenza Consiglio di Stato
La decisione assume particolare rilievo nel settore delle costruzioni, dove il tema della corretta applicazione dei contratti collettivi e del contrasto al dumping contrattuale rappresenta un elemento centrale anche ai fini della regolarità e della concorrenza negli appalti pubblici.
Con la sentenza n. 6874/2026, il Consiglio di Stato conferma dunque un’impostazione che attribuisce al contratto collettivo un ruolo sostanziale nel sistema degli appalti: l’equivalenza non può essere ricondotta a un mero confronto aritmetico delle retribuzioni, ma deve riguardare l’insieme delle tutele garantite ai lavoratori nell’esecuzione del contratto.
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